STATUTO

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ARTICOLO 1

Denominazione – Sede – Riconoscimento

  1. È costituita un’Associazione senza scopo di lucro denominata: “Forum del Terzo Settore Calabria. ” e assumerà la denominazione “Forum del Terzo Settore della Calabria ETS” all’esito della iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e ha durata illimitata.
  2. L’Associazione ha sede legale in Lamezia Terme in via dei Bizantini N.95, eventuali decisioni in merito al trasferimento della sede legale all’interno del territorio del Comune di Lamezia Terme ed in merito all’istituzione ed al trasferimento di sedi secondarie in altri Comuni della Regione sono decisioni che competono al Coordinamento Regionale. 
  3. Il Forum Regionale del Terzo Settore della Calabria è costituito in forma di associazione e si attiene a quanto previsto dalla Legge 106/2016 ed dal D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

Il Forum Regionale del Terzo Settore è riconosciuto dal Forum Nazionale del Terzo Settore; è impegnato ad operare in conformità delle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum Nazionale del Terzo Settore e secondo criteri di democraticità e di valorizzazione della partecipazione di tutti gli associati. I rapporti tra loro, così come l’utilizzo di nomi, loghi e segni distintivi, sono disciplinati dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore, dal presente Statuto e dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali.

ARTICOLO 2

Scopi Istituzionali

  1. L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, con il fine di rappresentare i valori e le istanze del Terzo Settore e promuovere, valorizzare e potenziare l’azione degli enti del Terzo settore previsti dalla L 106/16.
  2. L’Associazione ha la finalità di rappresentare e promuovere il Terzo Settore della Regione a governance democratica, nelle sue diverse tipologie di organizzazione, ambiti in cui vengono esplicate le finalità, dimensioni, tradizioni culturali, favorendo la partecipazione e l’integrazione di tutti, perseguendo e realizzando modalità operative inclusive.
  3. Il Forum Regionale del Terzo Settore persegue lo scopo di:
    a) promuovere una società aperta, solidale ed inclusiva, “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. contribuendo a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. (art 2 e 3 Cost)
    b) promuovere e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse organizzazioni, secondo i principi di pluralismo, democraticità e solidarietà ai quali esse si ispirano;
    c) favorire il reciproco arricchimento di idee, proposte, esperienze al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo Settore, valorizzando l’attitudine delle organizzazioni che ne fanno parte a sostenersi l’un l’altra;
    d) impegnarsi in un progetto comune di crescita morale, culturale, civile, sociale ed economica dell’Italia, nella prospettiva di una sempre più compiuta integrazione europea;
    e) contribuire a ridefinire un sistema di Welfare ispirato ai principi di solidarietà, universalità e sussidiarietà, che riconosca e valorizzi la partecipazione dei cittadini, anche attraverso le organizzazioni di Terzo Settore;
    f) esprimere un continuativo e corale impegno per la legalità e contro il razzismo e per la lotta contro qualsiasi forma di esclusione e di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
    g) sostenere lo sviluppo degli enti del terzo settore, al fine di aumentare la disponibilità e la fruibilità per tutti i cittadini di servizi alla persona, culturali, sportivi, ambientali, di Welfare ed a creare nuova occupazione soprattutto per i soggetti deboli e svantaggiati;
    h) promuovere lo sviluppo di un nuovo sistema economico e finanziario, che si basi su principi di solidarietà, eticità, democraticità e trasparenza e che, ponendo la persona al centro della sua attività, si faccia carico di contrastare ogni squilibrio sociale, culturale e territoriale nel paese;
    i) promuovere lo sviluppo complessivo del Terzo Settore nelle sue svariate forme ed espressioni, anche attraverso strumenti e modalità di partenariato e di consultazione continuativa.

ARTICOLO 3

Attività

  1. Per conseguire gli scopi di cui all’articolo 2, il Forum Regionale del Terzo Settore svolge, a livello regionale, le seguenti attività di interesse generale, di cui alle relative lettere dell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
    i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
    d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    g) formazione universitaria e post-universitaria;
    m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
    v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
    w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.
    Conseguentemente può, a livello regionale:
    a) promuovere e organizzare attività volte alla diffusione dei valori, dei progetti e delle istanze delle realtà organizzate del Terzo Settore;
    b) svolgere attività di rappresentanza sociale e politica dei valori e delle istanze comuni dei soci aderenti nei confronti delle Istituzioni centrali, locali e internazionali;
    c)  svolgere attività di formazione e/o orientamento sui temi del Terzo settore;
    d) svolgere attività di promozione, studio, analisi, ricerca e consulenza tecnico-scientifica nelle materie e nei settori oggetto dei propri scopi istituzionali;
    e)  collaborare con altre associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, in grado di contribuire alla diffusione dei propri scopi e valori;
    f) dotarsi, anche tramite accordi, contratti e convenzioni, degli strumenti operativi più idonei;
    g)  promuovere e organizzare ogni altro tipo di attività, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, predisporre marchi, nonché promuovere, costituire, assumere interessenze e partecipazioni in enti, organismi, imprese, capaci di diffondere gli scopi sociali e che non siano in contrasto con i valori del Terzo Settore.
  2. L’Associazione può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari ed in particolare potrà esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, individuate dal Coordinamento Regionale, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. (D Lgs 117/17 art 6 )

ARTICOLO 4

Soci

  1. I Forum Regionali sono aperti a tutte le organizzazioni di ambito regionale legalmente costituiti, con sede nella Regione.
  2. Al Forum Regionale del Terzo Settore possono presentare richiesta di associazione gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, purché con ordinamento democratico, composto in misura prevalente da enti iscritti al RUNTS di cui al D Lgs 117/17 art 45 che:
    a) Promuovono una società aperta, solidale ed inclusiva, “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” contribuendo “a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. (art 2 e 3 Cost) 
    b) Sono:
    i. Presenti in 3 (tre) Province con una base associativa stabile e organizzata
    oppure
    ii. Associano, direttamente o indirettamente, almeno 10 ETS o almeno 300 persone fisiche
  3. Previa formale richiesta, possono essere iscritte nei Forum Regionali, senza necessità di verifiche di cui al comma 5, nel rispetto del punto b del comma 2 del presente articolo, le articolazioni regionali dei Soci aderenti al Forum Nazionale del Terzo Settore di cui all’art 4 comma 1 lett. b i) dello Statuto Nazionale.
  4. I requisiti di cui al comma 2 vengono verificati in sede di Assemblea regionale, secondo i tempi stabiliti dall’Art. 9 del presente statuto. 
  5. La richiesta di associazione va presentata per iscritto al Coordinamento Regionale il quale svolge l’istruttoria, coinvolgendo il Collegio Regionale di Garanzia per la verifica della sussistenza dei requisiti, e la porta all’attenzione dell’Assemblea Regionale nella prima riunione utile. La domanda è accolta o respinta, in modo motivato, dall’Assemblea Regionale stessa, dandone comunicazione all’interessato entro 15 gg dalla deliberazione. In caso di domanda respinta, entro 30 gg. dalla ricezione del diniego l’ente può appellarsi, con lettera raccomandata o PEC, all’Assemblea Regionale per un nuovo esame della richiesta di associazione.
  6. I soci si impegnano:
    a)  a osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
    b) ad adottare, entro un anno dalla associazione, le Linee guida del Codice di Qualità e Autocontrollo;
    c) al regolare versamento della quota associativa annuale, secondo l’entità e le modalità previste dalla Assemblea Regionale.
  7. I Soci del Forum Regionale del Terzo Settore si impegnano a partecipare attivamente al suo funzionamento, garantendone il sostegno operativo ed economico nei modi di cui agli articoli successivi e nel rispetto dei principi di democrazia e partecipazione.
  8. L’associazione al Forum regionale è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. Il Socio è libero di ritirare la propria associazione in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione tramite comunicazione scritta indirizzata al Portavoce. Il recesso non libera il Socio dagli impegni, economici e patrimoniali, precedentemente assunti.
  9. La perdita di caratteristiche e requisiti o di qualifica di Ente del Terzo settore determina l’automatica decadenza dalla qualità di Socio, tramite ratifica dell’Assemblea regionale.
    La perdita dei requisiti di cui al comma 2 punto b) accertata per due anni consecutivi, determina la decadenza da socio e il suo inserimento nella categoria degli enti aderenti.
  10. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea regionale con delibera motivata per:
    a) morosità,
    b) mancato rispetto delle norme statutarie,
    c) comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.
    Nel caso a) si rimanda a quanto previsto all’art 6 comma 5. Nei casi b) e c), la procedura prevede che il Coordinamento regionale può deferire il socio al Collegio regionale di Garanzia, il quale con istruttoria, contestazione e provvedimento motivato, può proporre all’Assemblea regionale l’esclusione.
  11. Il Socio dimesso, decaduto, escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.
  12. La perdita per qualunque causa della qualità di Socio comporta l’automatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati eletti o agli incarichi di rappresentanza attribuiti.
  13. Agli enti già associati al Forum alla data di approvazione del presente statuto, non si applica quanto previsto al capoverso precedente. Tali enti mantengono la loro qualifica di socio anche se all’esito dell’attivazione del RUNTS non dovessero disporre di una base associativa composta prevalentemente da enti di Terzo Settore. Essi, ai fini della permanenza della qualifica di socio, sono comunque tenuti a mantenere nel tempo, il requisito di prevalente composizione da enti senza scopo di lucro e di contare nella propria base sociale almeno 100 ETS.

ARTICOLO 5

Quote di associazione

  1. I Soci sostengono i costi di funzionamento del Forum regionale del Terzo Settore tramite il versamento di quote associative annuali stabilite annualmente dalla Assemblea dei Soci.
  2. I Soci devono provvedere al versamento delle quote con le modalità ed entro i termini fissati dall’Assemblea regionale. 
  3. Il mancato o ritardato pagamento delle quote associative può comportare, previa delibera del Coordinamento regionale, la sospensione dei diritti associativi, e, in caso di perdurante morosità, previa delibera dell’Assemblea regionale, l’esclusione dal Forum regionale del Terzo Settore. Contro la decisione dell’Assemblea regionale può essere inoltrato ricorso al Collegio regionale di Garanzia entro 60 giorni dalla data di comunicazione della decisione.
  4. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale

ARTICOLO 6

Enti Aderenti

  1. Possono presentare richiesta di adesione al Forum regionale del Terzo Settore, alle condizioni fissate dal presente Statuto e con le modalità stabilite dall’Assemblea regionale, a titolo di Enti Aderenti, i soggetti, che operano in Regione, che, pur non avendo le caratteristiche di cui all’art. 4 comma 2 lett. b), condividono i valori e le finalità e gli scopi del Forum, e agiscono nell’ambito del Terzo Settore o operano per il suo sviluppo. Con tale adesione non si instaura alcun rapporto associativo.
  2. La richiesta di adesione va presentata per iscritto al Coordinamento regionale, il quale svolge l’istruttoria, verificando la sussistenza dei requisiti, e la porta all’attenzione dell’Assemblea regionale nella prima riunione utile. La domanda è accolta o respinta, in modo motivato, dall’Assemblea stessa, e ne viene data comunicazione all’interessato entro 15 gg dalla deliberazione
  3. Gli enti aderenti possono:
    a) partecipare all’Assemblea regionale, senza diritto di voto;
    b) partecipare alle attività delle eventuali Consulte, senza diritto di voto;
  4. Gli enti aderenti si impegnano a:
    a) osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; 
    b) il regolare versamento della quota di sostegno annuale, secondo l’entità e le modalità previste dalla Assemblea. Regionale.
  5. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea regionale con delibera motivata per:
    a) morosità, 
    b) mancato rispetto delle norme statutarie, 
    c) comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. 
    Nei casi a, b e c, la procedura prevedere che il Coordinamento regionale può proporre all’Assemblea regionale l’esclusione.
    Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’ente aderente entro 15 gg dalla deliberazione
  6. L’ente aderente dimesso, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota di adesione versata.
  7. Gli enti aderenti sostengono i costi di funzionamento del Forum regionale del Terzo Settore tramite il versamento di quote di adesione annuali stabilite secondo criteri, modalità e termini fissati dall’Assemblea regionale.

ARTICOLO 7

Organi sociali

  1. Sono organi del Forum Nazionale del Terzo Settore:
    a) l’Assemblea regionale;
    b) il Coordinamento regionale;
    c) il/la Portavoce regionale;
    d) l’Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge o per scelta;
    e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge o per scelta;
    f) il Collegio regionale di Garanzia.

ARTICOLO 8

Assemblea regionale

  1. L’Assemblea regionale si riunisce almeno tre volte l’anno ed è convocata dal Coordinamento regionale almeno 20 giorni prima del suo svolgimento. In casi di urgenza tale termine può essere ridotto a non meno di 10 giorni.
  2. Qualora il Coordinamento regionale non provveda, l’Assemblea regionale è convocata dal Collegio regionale di Garanzia su richiesta motivata di almeno 1/5 dei soci. 
  3. L’Assemblea regionale è composta, con diritto di voto, da:
    a) Un/una  rappresentante per ogni Socio di cui all’art. 5 comma 1  I);
    b) Un/una Portavoce o un/una rappresentante designato per ciascun Forum Territoriale, rispettivamente, Forum Territoriale Alto Jonio Cosenza, Forum Territoriale Cosenza Tirrenica, Forum Territoriale Cosenza, Forum Territoriale Provincia di Crotone, Forum Territoriale di Catanzaro, Forum Territoriale di Lamezia Terme, Forum Territoriale della Provincia di Vibo Valentia, Forum Territoriale della Piana di Gioia Tauro, Forum dell’area Metropolitana di Reggio Calabria, Forum della Locride.
  4. Ogni Socio, in regola con il versamento delle quote sociali, ha diritto elettorale attivo e passivo. Si applica l’articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.
  5. Ad ogni rappresentante spetta un voto. Non è ammesso l’esercizio della delega tra Forum Territoriale e tra Soci; è ammesso esclusivamente tra rappresentanti dello stesso Socio.
  6. Partecipa ai lavori dell’Assemblea regionale, con diritto di parola, un rappresentante designato per ciascun Ente Aderente.
  7. L’Assemblea regionale è presieduta dal/dalla Portavoce o da un suo/a delegato/a, componente dell’Assemblea. In assenza, l’Assemblea provvede all’elezione di un/una Presidente per la seduta in corso. L’Assemblea elegge un/una segretario/a che ha il compito di redigere il verbale
  8. Il/La Portavoce e il/la segretario/a devono essere fisicamente presenti alla riunione.
  9. L’Assemblea regionale è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei rappresentanti dei Soci, ivi comprese le deleghe, e, in seconda convocazione, con qualunque numero di presenti. 
  10. Per l’elezione dei componenti degli organi sociali, per le modifiche statutarie e per le mozioni di sfiducia, l’Assemblea regionale delibera se è presente la maggioranza dei rappresentanti dei Soci, comprese le deleghe.

ARTICOLO 9

Compiti dell’Assemblea regionale

  1. L’Assemblea regionale:
    a) definisce la linea politica, nonché le strategie e gli orientamenti del Forum regionale del Terzo Settore, tenuto conto delle strategie e orientamenti del Forum Nazionale del Terzo Settore; approva il programma annuale e ne verifica l’attuazione;
    b) elegge, ogni quattro anni, con votazioni a scrutinio segreto, secondo le disposizioni del Regolamento elettorale proposto dal Coordinamento regionale e approvato dall’Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti dei Soci almeno 3 mesi prima del rinnovo degli organi:
    I. il/la Portavoce regionale;
    II. 11 componenti del Coordinamento regionale eletti da e tra i rappresentanti dei Soci
    III. 3 componenti eletti dai Forum Territoriali e rispettivamente un componente per i Forum Territoriali della Provincia di Cosenza, un componente per i Forum di Crotone, Catanzaro, Lamezia e Vibo V., un componente per la provincia di Reggio Calabria.
    IV. i componenti dell’Organo di Controllo, quando previsto per legge o per scelta dell’associazione;
    V. il/la Revisore legale, quando previsto per legge o per scelta dell’associazione;
    VI. i componenti del Collegio regionale di Garanzia.
    c) sostituisce, i componenti del Coordinamento regionale o il/la Portavoce che nel corso del mandato abbiamo presentato dimissioni per iscritto o siano decaduti o deceduti;
    d) revoca, attraverso l’approvazione di apposita mozione di sfiducia, il mandato a tutti o a singoli componenti del Coordinamento regionale e/o al/alla Portavoce e ne dispone la immediata sostituzione. La mozione di sfiducia, presentata al/alla Presidente del Collegio regionale di Garanzia, deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei Soci. L’Assemblea regionale, nel corso della riunione, convocata dal/dalla Presidente del Collegio regionale di Garanzia, decide sulla mozione di sfiducia con votazione a scrutinio segreto;
    e) delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci di cui all’articolo 4 e di enti Aderenti di cui all’articolo 6;
    f) delibera sulla esclusione degli associati e degli aderenti;
    g) approva annualmente il bilancio preventivo e d’esercizio e, quando ciò sia obbligatorio per la legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
    h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    i) definisce l’entità della quota associativa per i Soci, la quota per gli Enti aderenti, nonché le modalità e i tempi dei versamenti;
    j) fissa i criteri di riconoscimento dei Territoriali;
    k) delibera e revoca il riconoscimento dei Forum Territoriali come previsto dalla norma dello Statuto Nazionale e assume, su proposta del Collegio regionale di Garanzia, i provvedimenti di cui all’articolo 22;
    l) decide sui provvedimenti disciplinari o di espulsione proposti dal Collegio regionale di Garanzia, ai sensi dell’articolo 14. Tali delibere sono assunte a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell’Assemblea regionale.
    m) approva, su proposta del Coordinamento regionale, il regolamento sui Forum Territoriali o con la maggioranza semplice, eventuali regolamenti interni nonché ogni loro modificazione, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto;
    n) esercita gli altri poteri attribuitigli dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto.
  2. L’Assemblea regionale vota di norma in modo palese; vota a scrutinio segreto, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le decisioni si intendono assunte, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  3. I lavori dell’Assemblea regionale sono disciplinati da un apposito regolamento dalla stessa adottato e approvato.
  4. L’assemblea regionale straordinaria:
    a) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
    b) delibera lo scioglimento, la trasformazione o la fusione dell’associazione;
    c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
  5. La partecipazione all’Assemblea regionale può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
    a) sia consentito al/alla Presidente della Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    b) sia consentito al/alla segretario/a di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
    c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
    In tal caso la sede dell’assise deve intendersi dove si trovano il/la Portavoce e il/la segretario/a.

ARTICOLO 10

Coordinamento regionale

  1. Il Coordinamento Regionale è composto secondo quanto previsto dal presente Statuto all’art 9 comma 1. Lett b) punti I e II.
  2. I componenti del Coordinamento regionale che, nell’arco dell’anno solare, senza giustificato e grave motivo, siano risultati assenti a tre riunioni consecutive decadono automaticamente e sono sostituiti nella successiva riunione dell’Assemblea regionale. 
  3. Il Coordinamento regionale, su proposta del/della Portavoce, può nominare e revocare il/la Direttore/Direttrice.
  4. Al Coordinamento regionale spettano l’ordinaria e la straordinaria amministrazione;  è l’organo esecutivo delle delibere dell’Assemblea regionale e come tale ha la facoltà di promuovere ogni iniziativa in ordine al perseguimento degli scopi statutari del Forum regionale del Terzo Settore. Esercita, inoltre, le facoltà e i poteri attribuiti dal presente Statuto.
  5. In particolare, è compito del Coordinamento regionale:
    a) predisporre la bozza del bilancio di esercizio ed eventualmente la bozza del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
    b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale dandone informazione  alla prima assemblea utile.
    c) Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
  6. Il Coordinamento regionale può decidere di affidare ai propri componenti o a terzi incarichi specifici, stabilendone contenuti e durata.
  7. Il Coordinamento regionale è convocato dal/dalla Portavoce e si riunisce di norma mensilmente, anche in forme telematiche. Le deliberazioni del Coordinamento regionale sono valide se assunte con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.
  8. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l’ordine del giorno, inviati 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
  9.  L’adunanza del Coordinamento regionale è presieduta dal/dalla Portavoce regionale o, in sua assenza, dal/dalla componente del Coordinamento regionale più anziano/a di età.
  10. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un/a Segretario/a, il/la quale redige il verbale, che deve essere firmato dal/dalla Portavoce o suo/a sostituto/a e dal/dalla Segretario/a.
  11. Il/La Portavoce regionale o suo/a sostituto/a di cui al comma 9), e il/la segretario/a, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.
  12.  Il Coordinamento regionale si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione. La partecipazione alla riunione può avvenire anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
    a) sia consentito a chi presiede di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    b) sia consentito al/alla segretario/a di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
    c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
    In tal caso la sede dell’assise deve intendersi dove si trovano il/la Portavoce o suo/a sostituto/a e il/la segretario/a.
  13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Coordinamento ed il voto della maggioranza dei presenti.  In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
  14. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
  15. Su proposta del/della Portavoce regionale, il Coordinamento regionale può costituire un Comitato esecutivo, composto da un minimo di due a un massimo di sei componenti del Coordinamento regionale, con il compito di coadiuvare il/la Portavoce nell’esercizio delle sue funzioni e nell’esecuzione delle delibere dell’Assemblea regionale e del Coordinamento regionale quale l’attuazione di ambiti programmatici o l’istruzione, la gestione e predisposizione di documenti, iniziative e attività. Ai componenti del Comitato Esecutivo possono essere affidate specifiche deleghe o incarichi. Alle riunioni del Comitato esecutivo, convocato e presieduto dal Portavoce, partecipa il Direttore.

ARTICOLO 11

Il/La Portavoce regionale

  1. Il/La Portavoce è il rappresentante legale del Forum Regionale del Terzo Settore ed ha potere di firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione di fronte a terzi e in giudizio. Per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione deve ricevere specifico mandato mediante delibera del Coordinamento Regionale.
  2. Il/La Portavoce esprime l’unità politica del Forum regionale del Terzo Settore e lo rappresenta presso le Istituzioni pubbliche e private e nei confronti di tutti gli interlocutori interni ed esterni regionali. 
  3. Il/La Portavoce regionale assicura la direzione delle attività del Forum regionale del Terzo Settore così come definite dall’Assemblea regionale e dal Coordinamento regionale.
  4. L’incarico di Portavoce regionale non può essere ricoperto per più di 2 mandati. 
  5. In caso di impedimento o assenza temporanea del/della Portavoce regionale, le sue funzioni sono assunte da un/a suo/a delegato/a, scelto/a tra i componenti del Coordinamento regionale.
  6. In caso di dimissioni scritte o decadenza del/della Portavoce regionale, le sue funzioni sono assunte dal/dalla componente del Coordinamento regionale anagraficamente più anziano/a, sino alla elezione del/della nuovo/a Portavoce regionale.

ARTICOLO 12

l’Organo di controllo

  1. l’Assemblea regionale può nominare, nei casi previsti dalla legge o per scelta, un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. 
  2. I componenti sono eletti, tra i soli rappresentanti dei Soci, dall’Assemblea regionale e devono essere scelti tra le categorie di cui all’art. 2397 comma secondo c.c., 
  3. Elegge fra i suoi componenti il/la Presidente, il/la quale provvede alla convocazione dell’Organo di controllo.
  4. E’ regolarmente costituito con la presenza del/della Presidente e di almeno un altro componente.
  5. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.Lgs. 117/2017. 
  6. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro ed assolve a tutti gli altri compiti previsti dal Codice Civile.
  7. La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno del Forum regionale del Terzo Settore.
  8. I componenti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Ciascun componente può essere revocato dall’Assemblea regionale solo per giusta causa.
  9. Il componente che per qualunque causa decade dall’incarico è sostituito dall’Assemblea regionale e il nuovo eletto rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.
  10. I componenti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea regionale. Partecipano inoltre alle riunioni del Coordinamento regionale aventi all’ordine del giorno la presentazione e l’esame dei bilanci.

ARTICOLO 13

Revisore Legale

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Qualora i componenti dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato

ARTICOLO 14

Collegio regionale di Garanzia

  1. Il Collegio regionale di Garanzia è composto da 3 componenti eletti dall’Assemblea regionale a scrutinio segreto fra i non appartenenti al Coordinamento regionale e al Organo di Controllo. Può essere eletto nel Collegio regionale di Garanzia un/una solo/a rappresentante dei Forum provinciali.
  2. Il Collegio regionale di Garanzia elegge fra i suoi componenti il/la Presidente.
  3. Rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili.
  4. Il Collegio regionale di Garanzia decide su tutte le controversie che possono sorgere tra i Soci circa le violazioni, interpretazioni e applicazioni del presente Statuto. 
  5. Può altresì decidere sul ricorso presentato da almeno 1/3 dei componenti dell’Assemblea regionale per l’annullamento delle delibere degli organi sociali in quanto contrarie agli scopi e agli interessi del Forum regionale del Terzo Settore.
  6. Il Collegio regionale di Garanzia, su istanza del Coordinamento regionale, in caso di mancato rispetto delle finalità del Forum regionale del Terzo Settore e di violazioni delle norme del presente Statuto, istruisce il procedimento e propone all’Assemblea regionale, con provvedimento motivato e istruttoria e contestazione, l’eventuale provvedimento disciplinare o di espulsione di un Socio e il commissariamento e la revoca del riconoscimento dei Forum Territoriali, ai sensi del presente Statuto e del Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali.
  7. La decisione del Collegio regionale di Garanzia è inappellabile e deve essere presa entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza del Coordinamento regionale.
  8. Il Collegio regionale di Garanzia verifica al fine del riconoscimento di ciascun Forum Territoriale, la coerenza del suo Statuto con il modello base approvato dall’Assemblea Nazionale. Decide inoltre sui ricorsi contro il mancato riconoscimento del Forum Territoriale nonché sui ricorsi dei Soci dei Forum Territoriali contro i provvedimenti del Commissario e dei Forum Territoriali contro la risposta negativa sulle richieste di deroga dal modello base di statuto o di modifica statutaria. 
  9. Il Collegio regionale di Garanzia esercita gli altri poteri attribuitigli dallo Statuto.
  10. Il Collegio regionale di Garanzia è convocato dal Presidente ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
  11. Ciascun componente può essere revocato dall’Assemblea regionale solo per giusta causa. 
  12. Il componente del Collegio regionale di Garanzia che per qualunque causa decade dall’incarico è sostituito dall’Assemblea regionale e rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio stesso.
  13. I componenti del Collegio regionale di Garanzia partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea Nazionale.

ARTICOLO 15

Il/La Direttore/Direttrice

  1. Il/La Direttore/Direttrice provvede al coordinamento delle attività del Forum regionale, ne dirige gli uffici e ne cura l’amministrazione. E’ responsabile della corretta e puntuale esecuzione delle delibere adottate dagli organi sociali. Lo stesso inoltre esercita tutti i compiti e le funzioni che gli sono delegate dal/dalla Portavoce e/o dal Coordinamento regionale, anche su specifiche questioni.
  2. Il/La Direttore/Direttrice è nominato, su proposta del/della Portavoce, dal Coordinamento regionale con apposita delibera che ne determina competenze, autonomia e responsabilità  Su proposta motivata del/della Portavoce il suo incarico può essere rinnovato e revocato dal Coordinamento regionale.

ARTICOLO 16

Consulte

  1. Il Coordinamento regionale può costituire, adottando un apposito Regolamento, consulte o gruppi di lavoro tematici, permanenti e/o temporanei, per l’elaborazione di proposte programmatiche e/o strategiche finalizzate alla promozione, in specifici settori o per particolari argomenti, degli obiettivi del Terzo Settore.
  2. Possono prendere parte alle Consulte o ai gruppi di lavoro, in qualità di invitati, anche rappresentanti di organizzazioni non associati o non aderenti al Forum regionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 17

Libri sociali

  1. L’Associazione deve tenere:
    a) il libro dei soci;
    b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea regionale, in cui
    devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
    c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Coordinamento regionale;
    d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti;
    e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore Legale;
    f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio regionale di Garanzia.
  2. L’Associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 del D.lgs. 117/2017.
  3. Ogni socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, presso la sede sociale, previa
    richiesta motivata scritta inoltrata via PEC o raccomandata al/alla Portavoce
    indicando quali documenti si richiede di esaminare.

ARTICOLO 18

Patrimonio e Risorse

  1. Il patrimonio del Forum regionale del Terzo Settore è costituito da:
    a) beni mobili e immobili comunque acquisiti dall’Associazione;
    b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
  1. Il Forum regionale del Terzo Settore trae le risorse economiche e finanziarie per il
    suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
    a) quote associative e quote degli Enti Aderenti;
    b) contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, nonché di persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito degli scopi istituzionali;
    c) contributi dell’Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali, nonché di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, comunitarie ed estere, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito degli scopi istituzionali;
    d) eredità, donazioni e legati;
    e) erogazioni liberali;
    f) entrate da attività di interesse generale o diverse;
    g) entrate da raccolta fondi, anche strutturata ed organizzata
    h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
    i) ogni altro provento derivante dall’esercizio delle attività sociali e compatibili con le finalità del presente Statuto e delle norme di legge.

ARTICOLO 19

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

ARTICOLO 20

Esercizio sociale e Bilancio

  1. Il bilancio del Forum Regionale del Terzo Settore deve rappresentare la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico dell’esercizio, secondo i principi dell’articolo 2423 del Codice civile, se compatibili. Tra le entrate debbono essere evidenziate separatamente le quote associative, le quote degli Enti Aderenti e gli altri proventi derivanti da contributi, sovvenzioni o altri apporti di soggetti pubblici e privati. 
  2. L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Coordinamento regionale approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre, insieme alla relazione dell’Organo di Controllo e dell’eventuale Revisore Legale, all’Assemblea regionale entro il 31 maggio di ogni anno per la definitiva approvazione. 
  4. Il Coordinamento regionale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
  5. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Coordinamento regionale o ne ricorrano i presupposti di legge, il Coordinamento regionale, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea regionale entro il 31 maggio per la definitiva approvazione. 
  6. L’eventuale  bilancio preventivo deve essere predisposto e approvato dal Coordinamento regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.
  7. L’eventuale avanzo di gestione di esercizio è reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste, in conformità alle delibere dell’Assemblea regionale.

ARTICOLO 21

Incompatibilità o ineleggibilità

In relazione a tutte le cariche e alle funzioni di Direttore/Direttrice, l’Assemblea regionale adotta un apposito regolamento per disciplinare:

  1.  le cause di incompatibilità o ineleggibilità relativa a:
    A) incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzio intercomunale, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
    B) parlamentare nazionale ed europeo;
    C) ruoli di livello nazionale in organi dirigenti di partiti politici;
    D) partecipazione ad organi di organizzazioni rappresentative di altre parti sociali, in palese contrasto con gli scopi del Forum Nazionale del Terzo Settore così come disciplinati dal presente Statuto;
    E) partecipazioni a organizzazioni politiche, economiche e sociali in palese contrasto con gli scopi del Forum Nazionale del Terzo Settore così come disciplinati dal presente Statuto;
    F) qualsiasi altro ruolo, ufficio, incarico e responsabilità in altre organizzazioni che possano determinare conflitti di interesse.
  2. la decadenza dalla carica in caso di candidatura a elezioni europee, nazionale o regionali, e elezioni comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
  3. Le causa di incompatibilità o ineleggibilità sono operative dal momento in cui si verificano.

ARTICOLO 22

Forum Territoriali

  1. I Forum Territoriali  del Terzo Settore sono enti iscritti al Registro Unico del Terzo settore e costituiscono la forma autonoma di aggregazione a livello territoriale delle organizzazioni di Terzo Settore che, secondo le finalità e le modalità espresse dal presente Statuto, operano per realizzare obiettivi di interesse generale, grazie all’autonoma e libera aggregazione dei cittadini.
  2. I Forum territoriali sono articolazioni provinciali del Forum regionale del Terzo Settore e, per il territorio di propria pertinenza, e sulla base delle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum regionale, sono titolari del perseguimento degli scopi istituzionali del Forum territoriale del Terzo Settore.
  3. I Forum Territoriali sono aperti a tutte le organizzazioni di ambito provinciale e comunale con sede nei Comuni della Provincia, che condividano le finalità, gli scopi istituzionali, i valori e le norme espresse dal presente Statuto. In particolare, previa formale richiesta, possono essere iscritte nei Forum Territoriali, senza necessità di verifiche e in deroga ai limiti dimensionali previsti per associarsi, le articolazioni regionali dei Soci aderenti al Forum Nazionale del Terzo Settore di cui all’art 4 comma 1 lett. b i).
  4. I Forum Territoriali hanno autonomia organizzativa e patrimoniale; assumono e mantengono la denominazione e il logo del Forum del Terzo Settore e hanno il diritto di partecipare al Forum Regionale del Terzo Settore a condizione di condividere e rispettare gli obiettivi, le finalità e le modalità operative indicate dal presente Statuto, dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali, e dalle delibere degli Organi del Forum regionale del Terzo Settore.
  5. I Forum territoriali sono riconosciuti, previa verifica da parte del Collegio regionale di Garanzia circa il possesso dei requisiti previsti, dall’Assemblea regionale a condizione che si costituiscano formalmente sulla base del modello di Statuto approvato dall’Assemblea Nazionale del Forum del Terzo Settore, e si impegnino a operare in conformità delle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum regionale del Terzo Settore e secondo criteri di democraticità e di valorizzazione della partecipazione di tutti gli associati.
  6. In caso di modifica da parte dell’Assemblea Nazionale del modello di Statuto, i Forum Territoriali devono adeguare il proprio Statuto entro il termine fissato dall’Assemblea Nazionale stessa. Qualora lo Statuto non venga adeguato alle nuove norme entro 15 giorni dal termine fissato, il Coordinamento regionale sospende la partecipazione del Forum Territoriale dalle attività e dagli organi del Forum regionale e deferisce il Forum Territoriale  al Collegio regionale di Garanzia, il quale con istruttoria e contestazione, permanendo l’inadempienza, propone all’Assemblea regionale, che delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, la revoca del riconoscimento, con perdita immediata della possibilità di denominarsi e qualificarsi Forum Territoriale del Terzo Settore e dell’utilizzo del logo e di ogni altro segno distintivo del Forum del Terzo Settore.
  7. Lo statuto dei Forum territoriali e loro eventuali modifiche devono essere inviate entro 30 giorni dall’approvazione da parte dell’Assemblea provinciale al Collegio regionale di Garanzia, il quale provvede a verificare la coerenza del testo al modello approvato dalla Assemblea Nazionale, comunicandone l’esito entro 30 giorni. In caso di verifica negativa, il Collegio regionale di Garanzia informa via raccomandata o PEC il Forum territoriale delle criticità individuate. Il Forum territoriale ha 60 giorni dalla ricezione per approvare lo Statuto adeguato, che va reinviato al Collegio regionale di Garanzia entro i termini di cui sopra. In violazione alle presenti disposizioni o in mancanza di adeguamento dello statuto, il Forum regionale del Terzo Settore può procedere ad avviare il procedimento sanzionatorio e, al limite, di revoca di riconoscimento, previsto dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore e dal Regolamento sui Forum territoriali.
  8. Nel caso di gravi inefficienze o gravi violazioni delle norme del presente Statuto e/o del Regolamento sui Forum territoriali, e/o delle delibere degli Organi del Forum regionale del Terzo Settore, anche su scelte politiche e programmatiche fondamentali, da parte degli Organi dei Forum Regionali, il Coordinamento regionale può deferire il Forum territoriale al Collegio regionale di Garanzia, il quale con provvedimento motivato e istruttoria e contestazione, può proporre all’Assemblea regionale lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un commissario. L’Assemblea regionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, definendo l’oggetto, le modalità e i limiti del mandato del commissario. Il provvedimento di commissariamento da parte dell’Assemblea regionale è immediatamente esecutivo e non appellabile.
  9. Qualora il Commissario non sia messo in grado di operare o comunque il Forum territoriale non ottemperi alla delibera dell’Assemblea regionale, Il Coordinamento regionale deferisce nuovamente il Forum territoriale al Collegio Regionale di Garanzia, che istruisce il procedimento di revoca del riconoscimento di cui al precedente comma 6 del presente Articolo.
  10. I Forum territoriali possono istituire consulte o gruppi di lavoro su base tematica o geografica, permanenti o temporanei.
  11. I Forum territoriali, entro il 15/07 di ogni anno, trasmettono al Forum Nazionale e regionale copia dei dati e documenti inviati al RUNTS di cui al D Lgs 117/17 art 45 
  12. I rapporti fra Forum regionali e Forum territoriali possono essere ulteriormente disciplinati tramite apposito regolamento approvato dalla Assemblea Regionale.
  13. L’ambito geografico di riferimento dei Forum territoriali può essere  quello della Provincia o parte di essa. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Coordinamento del Forum Nazionale su richiesta motivata del Forum regionale interessato.

ARTICOLO 23

Relazioni con il Forum Nazionale del Terzo Settore

  1. Il Forum Regionale del Terzo Settore costituisce la forma autonoma di aggregazione a livello regionale degli enti di Terzo Settore che, secondo le finalità e le modalità espresse dallo Statuto del Forum nazionale del Terzo Settore e dal presente Statuto, operano per realizzare obiettivi di interesse generale, grazie all’autonoma e libera aggregazione dei cittadini.
  2. Il Forum Regionale del Terzo Settore è un’articolazione territoriale del Forum Nazionale del Terzo Settore e, per il territorio di propria pertinenza, e sulla base delle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum Nazionale, è titolare del perseguimento degli scopi istituzionali del Forum Nazionale del Terzo Settore in specie nelle materie di competenza primaria della Regione.
  3. Il Forum Regionale del Terzo Settore ha autonomia organizzativa e patrimoniale; assume e mantiene la denominazione e il logo del Forum del Terzo Settore e ha il diritto di partecipare al Forum Nazionale del Terzo Settore a condizione di condividere e rispettare gli obiettivi, le finalità e le modalità operative indicate dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore, dal presente Statuto, dal Regolamento sui Forum Regionali e provinciali, e dalle delibere degli Organi del Forum Nazionale del Terzo Settore.
  4. In caso di modifica da parte dell’Assemblea Nazionale del modello di Statuto, il Forum Regionale deve adeguare il presente Statuto entro il termine fissato dall’Assemblea Nazionale stessa, pena l’attivazione da parte del Forum Nazionale del Terzo Settore del procedimento sanzionatorio e, al limite, di revoca di riconoscimento, previsto dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore e dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali.
  5. In ogni caso, il presente statuto e le sue eventuali modifiche devono essere inviate entro 30 giorni dall’approvazione da parte dell’Assemblea regionale al Collegio nazionale di Garanzia, il quale provvede a vagliare la coerenza del testo al modello approvato dalla Assemblea Nazionale, comunicandone l’esito entro 30 giorni. In caso negativo, vengono concessi 60 giorni per approvare lo Statuto con le modifiche consigliate. Trascorso tale termine il Forum Nazionale del Terzo Settore può procedere ad avviare il procedimento sanzionatorio e, al limite, di revoca di riconoscimento, previsto dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore e dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali
  6. Nel caso di gravi inefficienze o gravi violazioni di norme del presente Statuto e/o del Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali, e/o delle delibere degli Organi del Forum Nazionale del Terzo Settore, anche su scelte politiche e programmatiche fondamentali, da parte degli Organi dei Forum Regionali, il Coordinamento Nazionale può deferire il Forum Regionale al Collegio Nazionale di Garanzia, il quale con provvedimento motivato e istruttoria e contestazione, può proporre all’Assemblea Nazionale lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un commissario. Il provvedimento di commissariamento da parte dell’Assemblea Nazionale è immediatamente esecutivo e non appellabile. 
  7. Qualora il Commissario non sia messo in grado di operare o comunque il Forum Regionale non ottemperi alla delibera dell’Assemblea Nazionale, Il Coordinamento Nazionale deferisce nuovamente il Forum Regionale al Collegio Nazionale di Garanzia, che istruisce il procedimento di revoca del riconoscimento di cui al precedente comma 6 del presente Articolo.
  8. Il Forum regionale del Terzo Settore, entro il 15/07 di ogni anno, trasmette al Forum Nazionale copia dei dati e documenti inviati al RUNTS relativi a se stessi e ai Forum territoriali riconosciuti, Il mancato invio dei dati può essere causa di commissariamento e/o revoca dell’uso del denominazione e del Logo del Forum secondo le modalità di cui al comma 6.
  9. La revoca del riconoscimento comporta la perdita immediata della possibilità di denominarsi e qualificarsi “Forum Regionale del Terzo Settore” e l’utilizzo del logo e di ogni altro segno distintivo del Forum del Terzo Settore.

ARTICOLO 24

Scioglimento

  1. Lo scioglimento del Forum Regionale del Terzo Settore può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea regionale che dovrà pronunciarsi a scrutinio segreto con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci indicando anche l’ente cui destinare il patrimonio in caso di scioglimento.
  2. Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo del Forum regionale del Terzo Settore, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo del Registro Unico del Terzo settore ai sensi del D Lgs. 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più enti del Terzo settore.

ARTICOLO 25

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Disposizioni Transitorie

  1. Gli Organi sociali in carica alla data di approvazione del presente statuto restano in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.
  2. Ogni riferimento al Registro Unico del Terzo settore è sospeso sino alla sua operatività. 
  3. Per gli associati al Forum regionale alla data di approvazione del presente statuto, il Collegio regionale di garanzia provvede alla verifica del possesso dei requisiti di cui al’art 4 comma 2 entro 12 mesi dalla approvazione dello Statuto.