REGOLAMENTO

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TITOLO I – ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento statutario (d’ora in poi regolamento) attua lo statuto del Forum del Terzo Settore Calabria (d’ora in poi FTS Calabria) e ne disciplina il funzionamento in conformità alle regole ed ai principi statutari

Art. 2

Modifiche regolamentari

Il regolamento può essere modificato con le medesime modalità con le quali è stato approvato, secondo quanto previsto dalla Statuto e dall’art.25 del presente Regolamento

Art. 3

Comunicazioni

  1. Fatte salve diverse disposizioni di legge si intendono valide le comunicazioni fatte al FTS Calabria mediante l’invio tramite lettera, raccomandata, posta elettronica ordinaria o certificata ai seguenti indirizzi:
    Via dei Bizantini n.95/97 – 88046 Lamezia Terme (CZ) calabria@forumterzosettore.itforumterzosettorecalabria@pec.it
  2. Allo stesso modo, salve diverse disposizioni di legge, si intendono valide le comunicazioni fatte da FTS Calabria mediante l’invio tramite lettera, raccomandata, posta elettronica ordinaria o certificata ai recapiti che ogni Socio o Forum Territoriale è tenuto a comunicare ed eventualmente aggiornare.
  3. Non può essere fatta valida azione di contestazione inerente a comunicazioni FTS Calabria:
    a) in assenza di comunicazione di un proprio recapito conforme ai requisiti richiesti o in caso di recapiti non aggiornati;
    b) per mancata ricezione delle comunicazioni dovuta a problemi tecnici della casella di posta elettronica del destinatario;
    c) sulla base di comunicazioni inviate a FTS Calabria in modalità differenti da quelle previste dal presente Regolamento.

Si privilegia, ove possibile, l’uso della posta elettronica con richiesta di ricezione.

Art. 4

Denominazione e marchio

Al fine di salvaguardare l’identità e l’identificabilità di FTS Calabria e del sistema degli enti di cui è espressione:

  • il Coordinamento Regionale approva le caratteristiche del logo e dei marchi FTS Calabria anche in ragione di eventuali indicazioni dal Forum Nazionale del Terzo Settore;
  • il Coordinamento Regionale dispone quanto necessario a regolare la riproduzione e stampa, la combinazione con altri marchi, nonché la registrazione delle pubblicazioni istituzionali e degli account istituzionali sul web (siti e social network).
  • La concessione dell’uso delle denominazioni e/o dei loghi associativi deve essere preventivamente autorizzata da parte del Coordinamento Regionale, è sempre a tempo determinato e può comunque essere revocata in ogni momento in caso di mancato rispetto delle disposizioni d’uso senza che questo possa comportare oneri o pretesa di rimborso di danni diretti o indiretti da parte del richiedente o da parte di terzi.
  • La concessione d’uso decade automaticamente in caso di decadenza da Socio, oppure in caso di perdita del riconoscimento, quando il beneficiario è un altro ente.

Art. 5

Adesione a manifestazione e/ o attività pubblica

Le attività del Forum che prevedono una sua formale adesione e il consequenziale uso del logo o dei marchi, possono essere:

  • Manifestazioni e iniziative promosse direttamente dal Forum le quali sono organizzate a cura del Coordinamento che ne determina le modalità logistiche e comunicative.
  • Manifestazioni e iniziative per le quali altri enti, pubblici o privati, non aderenti al Forum richiedono l’adesione del Forum per le quali sarà il Coordinamento a definire le eventuali modalità di adesione.
  • Manifestazioni svolte da Soci del Forum per le quali si richiede l’adesione del Forum stesso a seguito di formale richiesta al Coordinamento inoltrata almeno 20 giorni prima dell’evento in programma nella quale è indicato il titolo dell’iniziativa, gli obiettivi, le modalità operative e il tipo di collaborazione richiesta al Forum.
  • Campagne e manifestazioni di lunga durata o permanenti gestite da Soci del Forum per le quali si ritiene utile la collaborazione dello stesso e l’uso del logo. In questo caso è necessario che le stesse siano proposte al Coordinamento in tempo utile e con tutte le notizie necessarie per comprenderne obiettivi e modalità operative perché lo stesso possa assumere le decisioni conseguenti. La stessa regola vale per le richieste di partenariato per la presentazione di progetti a livello locale, provinciale, nazionale o internazionale, con enti sia pubblici che privati.

Art. 6

Ammissione a Socio

I Soci di FTS Calabria, ammessi ai sensi dello Statuto, sono iscritti al Libro Soci, tenuto anche in un’area informatica riservata, consultabile su richiesta dei Soci.

La domanda di ammissione a Socio, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere inoltrata a FTS Calabria unitamente a:

  1. copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo con data certa;
  2. copia del provvedimento di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quando sarà istituito;
  3. copia della delibera dell’organo statutariamente competente a chiedere l’ammissione a Socio;
  4. elenco dei nominativi eletti alle cariche sociali;
  5. indirizzo email e PEC a cui si vogliono ricevere le comunicazioni, se diversi da quelli indicati negli atti di cui al punto 1);
  6. indicazione eventuale delegato e relativi dati identificativi e di contatto;
  7. Il Coordinamento valuta la richiesta nella prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda di adesione; nel corso della valutazione può richiedere per iscritto, all’aspirante Socio, eventuali chiarimenti o documentazione integrativa ritenuta necessaria;
  8. L’ammissione a Socio o l’eventuale rigetto deve essere deliberato dall’Assemblea dei Soci;
  9. In caso di rigetto, la delibera deve contenere le motivazioni ed essere adottata e comunicata all’interessato non oltre 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda di ammissione.

Art. 7

Ammissione Ente Aderente

  1. Gli Enti aderenti di FTS Calabria sono iscritti in apposito elenco, tenuto anche in un’area informatica riservata, consultabile su richiesta dai Soci e dagli aderenti.
  2. La domanda di adesione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà essere inviata unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto per essere enti aderenti di FTS Calabria.

Art. 8

Provvedimenti disciplinari e espulsioni

Per quanto concerne i provvedimenti disciplinari o le espulsioni si rimanda a quanto previsto all’art. 9 punto I dello Statuto che stabilisce che “è competenza dell’ Assemblea Regionale assumere tali decisioni su proposta del Collegio di Garanzia”. A tal fine il Coordinamento Regionale segnala al Collegio dei Garanti i casi che ritiene necessitino di provvedimenti disciplinari o espulsioni. Lo stesso Coordinamento ha la possibilità di sospendere cautelativamente il Socio per il quale è in corso una procedura disciplinare o di espulsione in attesa del pronunciamento del Collegio dei Garanti ed eventualmente dell’Assemblea in via definitiva.

TITOLO II – ORGANI SOCIALI

Art. 9

Assemblea Regionale

  1. La rappresentanza in Assemblea di ciascun Socio e di ciascun Forum Territoriale è espressa attraverso il proprio rappresentante legale o suo delegato. La delega deve essere conferita in forma scritta e comunicata alla segreteria di FTS Calabria prima dell’inizio dell’Assemblea.
  2. La determinazione dell’ODG è competenza del Portavoce sentito il Coordinamento Regionale.

Art. 10

Coordinamento Regionale

  1. Il Coordinamento Regionale è convocato dal Portavoce con indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.
  2. I componenti del coordinamento possono proporre o richiedere l’aggiunta di un punto all’ordine; in tal caso il Portavoce provvede ad inserire il punto all’ordine del giorno del primo Coordinamento Regionale utile.
  3. L’inserimento di nuovi punti all’ordine del giorno può essere effettuato dal Portavoce almeno 3 giorni prima della data di convocazione, dandone comunicazione immediata ai componenti del Coordinamento.
  4. Il Portavoce, in ragione degli argomenti da trattare, può stabilire di convocare il Coordinamento in forma allargata, invitando a partecipare, insieme o alternativamente, i rappresentanti di tutti i forum territoriali ed i rappresentanti delle organizzazioni socie. In tal caso i soggetti esterni al Coordinamento partecipano senza diritto di voto.

Art. 11

Comitato esecutivo

  1. Il Portavoce regionale può proporre la costituzione di un Comitato esecutivo secondo quanto stabilito dallo statuto. A tal fine predispone apposita proposta di delibera con l’indicazione del numero dei componenti, minimo 2 massimo 6, ed i nominativi degli stessi, che devono essere componenti del Coordinamento.
  2. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta vi è la necessità. Autorizzate dal Presidente, possono partecipare altri componenti del Coordinamento o persone esterne alle riunioni del Comitato Esecutivo, per l’intera loro durata o per parte di esse, al fine di supportare lo svolgimento oppure la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

TITOLO III – CONSULTE E GRUPPI DI LAVORO

Premessa

Il Coordinamento può istituire Consulte o gruppi di lavoro tematici, permanenti e/o temporanei. Le consulte possono avere carattere tematico (sui temi di interesse del Terzo Settore) oppure di “genere” (proponendo lavoro congiunto di enti della stessa natura giudica – odv, aps, imprese sociali, ecc.)

Art. 12

Istituzione e compiti

Le consulte svolgono le seguenti funzioni:

  • elaborazione di proposte programmatiche e/o strategiche finalizzate alla promozione, in specifici settori o per particolari argomenti, degli obiettivi e del programma del Forum Regionale Terzo Settore, di supporto all’attività del Coordinamento;
  • realizzare le attività loro affidate dal Coordinamento Regionale;
  • realizzazione di approfondimenti e formazione specifica sui temi di interesse.

Art. 13

Componenti

  1. Le Consulte sono composte da rappresentanti delle organizzazioni socie del Forum che si impegnano a parteciparvi attivamente.
  2. I componenti delle Consulte sono nominati e sostituiti in ogni momento dalle organizzazioni che li hanno espressi mediante apposita comunicazione motivata alla segreteria del Forum.
  3. Possono prendere parte alle Consulte, in qualità di invitati, anche soci dei Forum territoriali e/o di organizzazioni non aderenti al Forum e/o espressione della società civile. Essi sono proposti dai rispettivi Coordinatori di Consulta al Coordinamento Regionale e da questi validati.
  4. Per questioni di particolare rilevanza, il Coordinatore della Consulta può convocare solo i componenti rappresentanti le sole organizzazioni aderenti al Forum.

Art. 14

Coordinatore ed esecutivo

  1. Per ogni Consulta, il Coordinamento Regionale nomina un Coordinatore su proposta del Portavoce, individuato tra i rappresentanti delle organizzazioni socie;
  2. I Coordinatori curano i lavori delle Consulte, favoriscono l’attuazione del programma di lavoro, attuano il coordinamento tra la Consulta e il Coordinamento Regionale.
  3. In occasione delle Assemblee ogni Coordinatore di consulta predispone una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 15

Convocazione e organizzazione delle riunioni

  1. Le Consulte sono convocate dai propri Coordinatori, via email inviata almeno 10 gg. prima della riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a 5 gg.
  2. La convocazione è inviata per conoscenza al Portavoce e al Coordinamento Regionale e a tutte le organizzazioni aderenti al Forum.
  3. Ciascuna Consulta si dota di un proprio programma di lavoro coerente con il mandato ricevuto dal Coordinamento.

Art. 16

Proposte ed elaborazioni

Le proposte e le elaborazioni delle Consulte che richiedono un esame da parte del Coordinamento vengono da questo esaminate nella prima riunione utile.

TITOLO IV – ELEZIONI ORGANI SOCIALI

Premessa

L’Art. Lo Statuto del Forum del Terzo Settore stabilisce che il mandato del Portavoce e dei componenti del Coordinamento, dell’Organo di Controllo e del Collegio Regionale di Garanzia ha durata quadriennale.

Art. 17

Elezioni degli organi sociali

L’organo sociale deputato all’elezione del Portavoce e dei 14 altri componenti del Coordinamento, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, è l’Assemblea Regionale, convocata dal Coordinamento, e che è atta a eleggere detti Organi solo se è presente la maggioranza dei rappresentanti dei soci (comprese le deleghe).

Art. 18

Partecipazione Assemblea

  1. Partecipano all’Assemblea Regionale, con diritto di voto, con le modalità stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento, i rappresentanti dei soci che siano in regola, senza eccezione alcuna, con il versamento delle quote associative.
  2. Partecipano altresì all’Assemblea Regionale, con diritto di voto, con le modalità stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento, un Portavoce o un rappresentante designato per ciascun Forum Territoriale.
  3. All’Assemblea Regionale partecipa, con solo diritto di parola, un rappresentante designato per ciascun Ente Aderente.
  4. Almeno 30 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell’Assemblea elettiva, il Coordinamento Regionale l’Assemblea Regionale nomina la Commissione Elettorale composta da 3 persone di particolare esperienza e autorevolezza, individuate tra i componenti con diritto di voto dell’Assemblea Regionale. I componenti della Commissione elettorale non possono candidarsi alle cariche sociali.

Art. 19

La Commissione Elettorale

  1. La Commissione Elettorale ha il compito di presiedere al corretto ed efficace svolgimento del processo organizzativo per le elezioni degli Organi Sociali, secondo le fasi, le modalità e i tempi previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
  2. La Commissione Elettorale ha il compito di:
    • favorire la più ampia consultazione tra i Soci e i Forum territoriali;
    • raccogliere le candidature e verificare la sussistenza dei requisiti necessari;
    • relazionare nelle riunioni del Coordinamento Regionale.

Art. 20

Presentazione delle candidature

  1. La Commissione Elettorale, nell’ambito della propria attività, fissa il termine per la presentazione delle candidature ai sopraindicati Organi. Tale termine non potrà essere inferiore a 7 giorni dalla data di convocazione dell’Assemblea Regionale elettiva.
  2. La Commissione Elettorale, stabilisce le modalità per la presentazione delle candidature, fermo restando quanto previsto dal presente Regolamento.
  3. Le candidature a Portavoce ed a componenti del Coordinamento Regionale devono essere accompagnate da un sintetico Curriculum Vitae.
  4. Tutti i candidati non debbono incorrere in alcuna delle incompatibilità previste dallo Statuto e dal relativo Regolamento e devono essere in possesso di un profilo personale ed associativo in linea con i valori del Forum del Terzo Settore.
  5. Ciascun Socio non può presentare più di una candidatura. Non sono ammesse, in alcun caso, le candidature multiple della stessa persona in più organi.
  6. In caso di presentazione di più nominativi appartenenti allo stesso Socio e in caso di candidature multiple, le candidature saranno ritenute nulle.
  7. Soci con la stessa matrice e varie sotto articolazioni specifiche, potranno candidare un solo nominativo in rappresentanza della rete.

Art. 21

Ammissione delle candidature

  1. La Commissione Elettorale, decorso il termine per la presentazione delle candidature, ne verifica, per ciascuna, il possesso dei requisiti formali a norma di Statuto e Regolamento Elettorale. A tal fine può richiedere documentazione integrativa al Socio ed in generale porre in essere ogni attività ritenuta necessaria.
  2. In caso di inammissibilità della candidatura la comunica al Socio.
  3. La decisione della Commissione Elettorale è inappellabile.
  4. Terminate le verifiche, la Commissione Elettorale comunica, entro 7 giorni dalla data dell’Assemblea elettiva, ai Soci ed ai forum territoriali l’elenco dei candidati.
  5. In caso di ritiro di candidature, la Commissione Elettorale, appresa la notizia, provvede immediatamente a darne analoga comunicazione.

Art. 22

Assemblea elettiva

  1. In Assemblea la Commissione Elettorale assume la funzione di verifica dei requisiti formali e delle deleghe dei componenti dell’Assemblea ai fini dell’elettorato attivo e passivo. In caso di assenza di uno o più componenti della Commissione Elettorale, l’Assemblea immediatamente procede all’elezione di un sostituto.
  2. La Commissione Elettorale, nel corso dell’Assemblea elettiva, ha il compito di sovraintendere a tutte le operazioni di voto.
  3. Nel corso dell’Assemblea, in relazione all’ordine del giorno, ogni candidato può prendere la parola per descrivere brevemente le proprie motivazioni ed i programmi futuri che intende realizzare con per il Forum.
  4. Per l’elezione del Portavoce, del Coordinamento, dell’Organo di Controllo e del Collegio di Garanzia, la Commissione Elettorale provvede a riportare, in una scheda di votazione per ciascun organo, i nomi dei candidati seguendo l’ordine alfabetico.
  5. Per l’elezione dei candidati al Coordinamento indicati dai Forum territoriali sarà predisposta apposita scheda solo per i diversi forum aventi diritto al voto. In caso di unico candidato indicato non si procede con la votazione e si considera eletto. L’eventuale Portavoce Territoriale che si candida al coordinamento per il proprio ente non può partecipare alla indicazione del candidato interprovinciale o interzonale.
  6. Ciascun componente l’Assemblea può votare un solo candidato a Portavoce, da un minimo di 2 ad un massimo di 9 candidati al Coordinamento e sino a 3 candidati al Collegio regionale di Garanzia. Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione, pena la nullità del voto espresso.
  7. Alle operazioni di voto, svolte a scrutinio segreto, sovraintende la Commissione Elettorale, con le più funzionali modalità richieste dalle diverse situazioni.
  8. È facoltà dell’Assemblea regionale, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, optare per la votazione palese su deliberazioni che prevedono di essere favorevoli, contrari o astenuti.
  9. Per le elezioni degli organi statutari e su atti riguardanti persone fisiche il voto sarà sempre segreto.

Art. 23

Esercizio del voto

  1. Le votazioni negli organi sociali potranno avvenire attraverso:
    • voto palese;
    • voto per appello nominale;
    • voto per scrutinio segreto.
  2. Le votazioni per voto palese e per appello nominale potranno avvenire:
    • per alzata di mano;
    • per alzata dell’apposito cartellino consegnato agli aventi diritto al momento dell’accreditamento;
    • con modalità elettronica che garantisca le dovute condizioni temporali ed identificative.
  3. In Assemblea il voto palese e per appello nominale è praticabile per alzata di mano e/o con modalità elettronica. Quando si vota per alzata di mano, chi presiede l’Assemblea incarica scrutatori in numero sufficiente a garantire l’adeguato supporto alle operazioni di voto e al calcolo dei voti espressi.
  4. Le votazioni per scrutinio segreto, modalità consentita solo all’Assemblea ed al Coordinamento, si svolgeranno:
    • ogni volta che così prescrive lo Statuto o il presente Regolamento;
    • in nessun caso, quando si tratta di modifiche statutarie e regolamentari nonché quando lo Statuto o il presente Regolamento prescrivono diversamente;
    • quando è richiesto da almeno un avente diritto e la proposta è condivisa dalla maggioranza degli aventi diritto;
    • per iniziativa di chi presiede la riunione e la proposta è condivisa dalla maggioranza dei presenti aventi diritto;
    • anche attraverso modalità elettronica che garantisca le dovute condizioni temporali e di segretezza;
    • salvo nei casi in cui lo Statuto o il Regolamento Statutario richiedano la presenza della Commissione elettorale, sotto la supervisione del Presidente del Collegio dei Garanti o, in sua assenza, del Garante più anziano di età presente; in caso di loro assenza dalla persona incaricata da chi presiede la riunione.
  5. L’esito della votazione è sempre proclamato da chi presiede la riunione.

Art. 24

Scrutinio ed elezione

  1. La Commissione Elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio, nel quale si avrà cura di distinguere i voti validi, dai nulli e dalle schede bianche.
  2. Risulterà eletto il Portavoce che avrà raccolto la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti ottenuti si procede ad una nuova votazione tra i primi due candidati che hanno preso maggior numero di voti.
  3. Per i componenti del Coordinamento, risulteranno eletti i primi 11 candidati che avranno ricevuto maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti ottenuti da più candidati per l’undicesima posizione, si procederà a nuova votazione solo con i candidati interessati.
  4. Per i componenti del coordinamento di indicazione dei Forum Territoriali, rispettivamente un componente per i Forum Territoriali della Provincia di Cosenza, un componente per i Forum di Crotone, Catanzaro, Lamezia e Vibo Valentia, un componente per la provincia di Reggio Calabria, i forum interessati, suddivisi per area, si riuniscono in tempo utile per procedere con l’indicazione dei componenti prima dell’inizio dell’Assemblea. Dette riunioni vengono convocate dal Portavoce del Forum Territoriale di Cosenza per la provincia di Cosenza, di Reggio Calabria per la provincia di Reggio Calabria e di Catanzaro per i forum di Catanzaro, Lamezia, Crotone e Vibo Valentia. In caso di assenza o impedimento del portavoce incaricato della convocazione, provvede il Portavoce Regionale. In tale sede i Forum procedono all’indicazione del componente di loro pertinenza per il Coordinamento regionale, eleggendolo tra le disponibilità proposte dai portavoce presenti, valorizzando per quanto possibile privilegiando sempre il criterio della rotazione. In caso di mancata indicazione prima dell’Assemblea elettiva i forum dell’area rimangono senza rappresentanza in coordinamento, ma possono comunque procedere successivamente alla nomina. In tal caso il componente indicato entra in Coordinamento regionale a partire dalla prima riunione utile e rimane in carico comunque sino alla scadenza del mandato degli altri componenti di indicazione dei forum.
  5. Per i componenti del Collegio Regionale di Garanzia risulteranno eletti i primi 3 tra i candidati più votati. In caso di parità per l’ultima posizione disponibile risulterà eletto il più anziano di età anagrafica.
  6. Delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale redige apposito processo verbale da allegare al Verbale dell’Assemblea.

Art. 25

Proclamazione eletti

  1. La Presidenza dell’Assemblea, a chiusura delle operazioni di scrutinio, proclama l’elezione del Portavoce e dei componenti del Coordinamento Regionale, dell’Organo di Controllo, del Collegio Regionale di Garanzia.
  2. Gli eletti entrano immediatamente in carica.

Art. 26

Durata in carica e sostituzioni

  1. Come statutariamente previsto, i componenti del Coordinamento espressi dai Forum territoriale si rinnovano ogni 2 anni. L’elezione avviene nella prima Assemblea dell’anno solare, normalmente convocata entro il mese di marzo.
  2. In ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto, in caso di dimissioni o decadenza del Portavoce, si applica la procedura elettorale prevista dal presente Regolamento per la sola elezione del Portavoce, il cui mandato termina con la scadenza naturale degli altri Organi in carica, fatta salva la possibilità per il Portavoce di ottenere un nuovo pieno mandato quadriennale.
  3. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti del Coordinamento, l’Assemblea, nella prima riunione utile, su proposta del Coordinamento, provvede alla elezione di un nuovo componente, il cui mandato scadrà con quello degli altri componenti del Coordinamento, senza necessità di nominare apposita Commissione Elettorale.

TITOLO V – INCOMPATIBILITA’ E CONFLITTO DI INTERESSE

Premessa

Il Forum Nazionale del Terzo Settore ha approvato idoneo regolamento sulle incompatibilità che si applica anche ai Forum Regionali del Terzo Settore, con adattamento analogico a ciascuna norma e procedura.

Art. 27

Incompatibilità con la carica di Portavoce

  1. La carica di Portavoce è incompatibile con ciascuna delle fattispecie previste dalle lettere A, B, C, D, E, F del comma 1 dell’art. 21 dello Statuto.
  2. Le incompatibilità di cui al comma 1 lettere A, B, C, avendo contenuto oggettivo, sono operanti dal momento in cui si verificano. Entro 2 giorni dal verificarsi di uno dei casi di specie, il Portavoce è tenuto a rassegnare le dimissioni dalla carica. In caso di impossibilità o rifiuto a rassegnare le dimissioni, il Coordinamento, convocato dal componente più anziano per età entro 5 giorni dalla notizia di incompatibilità, procede, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, a rilevare l’avvenuta decadenza dalla carica. Qualora il Coordinamento non provveda a tali adempimenti essi vengono adottati dal Collegio di Garanzia che deve riunirsi entro 10 giorni dalla notizia di incompatibilità.
  3. La carica di Portavoce è anche incompatibile con la candidatura a elezioni europee, nazionali o regionali e elezioni comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In tal caso, il Portavoce è tenuto, entro tre giorni dalla candidatura, a rassegnare le dimissioni dalla carica. In caso di impossibilità o rifiuto a rassegnare le dimissioni, il Coordinamento procede, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, a rilevare l’avvenuta decadenza dalla carica.
  4. Il Coordinamento provvede, altresì, in tutte le fattispecie precedentemente previste, alla convocazione dell’Assemblea per la elezione del nuovo Portavoce secondo le norme del presente Regolamento. Fino all’elezione del nuovo Portavoce assume le sue funzioni il componente più anziano per età del Coordinamento, come previsto dallo Statuto.
  5. Le incompatibilità previste dalle lettere D, E, F vengono rilevate dall’Assemblea, che deve essere convocata dal Collegio di Garanzia entro 20 giorni dalla presentazione di apposita, motivata, mozione sottoscritta da almeno 1/3 dei Soci del Forum del Terzo Settore. L’Assemblea si pronuncia a maggioranza semplice dei suoi componenti, con votazione a scrutinio segreto. In caso di pronuncia di incompatibilità, il Portavoce viene dichiarato immediatamente decaduto, ne assume le sue funzioni il componente più anziano per età del Coordinamento e lo stesso Coordinamento provvede alla convocazione dell’Assemblea per la elezione del nuovo Portavoce secondo le norme del presente Regolamento.

Art. 28

Incompatibilità con le cariche di componente del Coordinamento Regionale e la funzione di Direttore

  1. Le cariche di componente del Coordinamento Regionale e le funzioni di Direttore, sono incompatibili con ciascuna delle fattispecie previste dalle lettere A, B, C, D, E, F del comma 1 dell’art 21 dello Statuto. Le incompatibilità di cui al comma 1, lettere A, B, C dell’art 21 dello Statuto, avendo contenuto oggettivo, sono operanti dal momento in cui si verificano. In ogni caso, entro 2 giorni dal verificarsi di uno dei casi di specie, la persona coinvolta è tenuta a rassegnare le dimissioni. In caso di impossibilità o rifiuto a rassegnare le dimissioni il Coordinamento procede, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti alla dichiarazione di decadenza dalla carica ovvero, per il Direttore, alla revoca dell’incarico. Qualora il Coordinamento non provveda a tali adempimenti essi vengono adottati dal Collegio di Garanzia che deve riunirsi entro 7 giorni dalla notizia di incompatibilità.
  2. I componenti decaduti del Coordinamento, ai sensi dello Statuto, vengono sostituiti dall’Assemblea nella prima riunione utile.
  3. La carica di componente del Coordinamento e la funzione di Direttore è anche incompatibile con la candidatura a elezioni europee, nazionali o regionali e elezioni comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In tal caso, la persona interessata è tenuta, entro due giorni dalla candidatura, a rassegnare le dimissioni. In caso di impossibilità o rifiuto a rassegnare le dimissioni, il Coordinamento procede, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti alla dichiarazione di decadenza dalla carica, ovvero, per il Direttore, alla revoca dell’incarico. I componenti decaduti del Coordinamento, ai sensi dello Statuto, vengono sostituiti dall’Assemblea nella prima riunione utile.
  4. Le incompatibilità previste dalle lettere D, E, F per quanto riguarda il componente del Coordinamento vengono rilevate dall’Assemblea, che deve essere convocata dal Collegio di Garanzia entro 20 giorni dalla presentazione di apposita, motivata, mozione sottoscritta da almeno 1/3 dei Soci del Forum Regionale del Terzo Settore. L’Assemblea si pronuncia a maggioranza semplice dei suoi componenti, con votazione a scrutinio segreto. In caso di pronuncia di incompatibilità, il componente del Coordinamento viene dichiarato immediatamente decaduto. I componenti decaduti del Coordinamento, ai sensi dello Statuto, vengono sostituiti dall’Assemblea nella successiva riunione.
  5. Le incompatibilità previste dalle lettere D, E, F per quanto riguarda il Direttore, vengono rilevate dal Coordinamento, entro 20 giorni dalla presentazione di apposita, motivata, mozione sottoscritta da almeno 1/3 dei Soci del Forum Regionale del Terzo Settore. Il Coordinamento si pronuncia a maggioranza semplice dei suoi componenti, con votazione a scrutinio segreto. In caso di pronuncia di incompatibilità, al Direttore è revocato immediatamente l’incarico e il Coordinamento procede alla sua sostituzione.

Art. 29

Conflitto di interesse

Lo Statuto del Forum Terzo Settore Calabria prevede la disciplina dei potenziali conflitti d’interesse per il Portavoce, i membri del Coordinamento e il Direttore. Questi conflitti sorgono quando essi ricoprono simultaneamente incarichi in altre organizzazioni che non sono associate al Forum e che possono interferire con le attività dell’organizzazione o influenzare le decisioni dei suoi organi. In particolare, non è possibile ricoprire contemporaneamente la carica di Portavoce, membro del Coordinamento o Direttore e quella di Presidente, membro della Presidenza o Direttore di un Centro di Servizio del Volontariato o dei loro organi nazionali e regionali di coordinamento e collegamento. In caso di conflitto, i membri interessati sono tenuti a dimettersi entro due giorni. Se ciò non accade, si applicano le procedure stabilite dal Regolamento.

Art. 30

Specificazioni normative

Per “incarichi di governo nazionale” devono intendersi incarichi di Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato, nonché ruoli nel gabinetto e negli uffici di diretta collaborazione con Ministri, Viceministri e sottosegretari di Stato. Con “ruoli di livello nazionale in organi dirigenti di partiti politici” devono intendersi incarichi di presidente, segretario od altra carica apicale nonché di componente di organismo politico esecutivo in qualsiasi modo definito dallo statuto del partito. Per “incarichi di giunta e consiglio regionale” devono intendersi incarichi di Presidente, assessore regionale, consigliere regionale, nonché ruoli nelle strutture e negli uffici in diretta collaborazione con presidente di regione, assessore regionale, consigliere regionale.

TITOLO VI – MODIFICHE

Art. 31

Modifiche al Regolamento

  1. L’Assemblea è convocata per valutare modifiche al Regolamento sulla base di una proposta approvata dal Coordinamento Regionale. Il Portavoce può derogare a tale disposizione solo in casi eccezionali e di assoluta necessità.
  2. Le proposte di modifica al Regolamento devono essere messe a disposizione dei Soci al momento della convocazione dell’Assemblea o, comunque, 15 giorni prima della data del suo svolgimento.
  3. Proposte di modifica alternative o integrative a quella proposta ai Soci dal coordinamento, possono essere presentate in forma scritta, in formato elettronico e con allegata motivazione, entro 3 giorni dalla data di convocazione dell’Assemblea, al Forum del Terzo Settore che provvederà ad inviarle ai Soci.
  4. Il Portavoce, o suo delegato, può favorire l’accorpamento di mozioni e/o la loro armonizzazione, concordando nel merito con i proponenti per tramite del primo firmatario.